La richiesta di addebito della separazione tra coniugi: presupposti e conseguenze

Presupposti e conseguenze della dichiarazione di “addebito della separazione”.

Accade spesso nell’ambito dei giudizi di separazione trovarsi dinanzi alla richiesta da parte di uno dei coniugi di “addebito della separazione” all’altroconiuge perché questi è venuto meno con il suo comportamento ai doveri nascenti dal matrimonio.

A questo proposito, per chiarire il significato del termine è opportuno partire dalla lettura della norma.

L’art. 151 c.c. dispone che il giudice, se ne ricorrono le circostanze e se almeno una delle parti ne fa richiesta, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

L’articolo in commento dispone, quindi, che la dichiarazione di addebito della separazione a carico di uno dei coniugi, comporta che si attribuisca la responsabilità della crisi matrimoniale al coniuge che abbia violato i doveri che ne discendono e che sono elencati dall’art. 143 c.c., ossia il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di collaborazione anche economica in proporzione alle rispettive sostanze e redditi, nonché i doveri riguardo ai figli (art. 147 c.c.).

Quindi, la dichiarazione di addebito non viene fatta dal giudice d’Ufficio, ma occorre una apposita istanza da inserirsi nel ricorso per separazione giudiziale.

Per tale motivo l’addebito non può essere chiesto né dichiarato in un accordo di separazione consensuale e neppure nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita (questo perché una responsabilità può essere accertata da un giudice, non stabilita di comune accordo tra marito e moglie separandi).

È bene precisare, tuttavia che le violazioni contestate ed eventualmente accertate debbono essere “causa” e “non effetto” della crisi coniugale.

Infatti, con riferimento all’addebito della separazione per “infedeltà coniugale”, per giurisprudenza pressoché granitica, si ritiene che la infedeltà sia causa di addebito della separazione solo quando costituisce il motivo che ha generato la crisi coniugale e non anche quando né è solo l’effetto ossia la conseguenza.

Peraltro verso, è stato anche precisato che la semplice relazione platonica non consumata possa essere motivo di pronuncia di addebito della separazione quando sia tale da ledere la dignità, l’onore e il decoro dell’altro coniuge.

Quanto alla violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”), l’abbandono dell’abitazione coniugale non solo può diventare motivo di addebito, ma può costituire anche reato nei casi previsti dall’art. 570 del codice penale. Tuttavia è bene precisare che tale condotta non può costituire motivo di addebito quando sia stata attuata al fine di sottrarsi alla intollerabilità della convivenza o a violenza domestica da parte dell’altro coniuge.

Stesso discorso vale per la violazione del dovere di assistenza morale e materiale. Il coniuge che non contribuisca al mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli, può vedersi addebitata la separazione, ma può essere punito per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (di cui al già citato art.570 c.p.). Rientrano in questa categoria anche i casi di maltrattamento morale e/o fisico, nei confronti del coniuge e dei figli.

Onere della prova

Naturalmente il coniuge che chiede l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge deve dare la prova dei fatti costitutivi dell’addebito, prova che può essere data con ogni mezzo sia diretto che documentale.

In merito alle conseguenze della dichiarazione di addebito, oltre a quanto già detto in merito alla ipotesi prevista dall’art.570 cp., si tratta di conseguenze di carattere strettamente patrimoniale.

Infatti, sul piano pratico, il coniuge cui sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento da parte dell’altro, ma conserva quello agli alimenti, ossia il diritto ad ottenere da parte dell’altro il versamento di una somma necessaria e indispensabile per vivere qualora versi in stato di bisogno.

Inoltre, il coniuge separato con addebito perde la qualità di erede rispetto all’altro.

Infine, in caso di separazione con addebito, infatti, il coniuge cui è stata attribuita la “colpa” della separazione perderà il diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.

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